venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU su condizioni di detenzione legittima di persona “non sana di mente” (CEDU, Grande Camera, sent. 1° giugno 2021, ric. nn. 62819/17 and 63921/17)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La CEDU su condizioni di detenzione legittima di persona “non sana di mente” (CEDU, Grande Camera, sent. 1° giugno 2021, ric. nn. 62819/17 and 63921/17)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su condizioni di detenzione legittima di persona “non sana di mente” (CEDU, Grande Camera, sent. 1° giugno 2021, ric. nn. 62819/17 and 63921/17)

Di
Redazione
Pubblicato: 16 Giugno 2021
7 Min di lettura
Condividi

La Corte Edu si pronuncia sul caso di due ricorrenti, mentalmente instabili, che dopo aver commesso, rispettivamente, i reati di furto e tentato furto aggravato con scasso, sono stati posti in reclusione, ai sensi della legge sulla protezione sociale del 1930. Successivamente è entrata in vigore una nuova normativa, la legge sul confinamento obbligatorio (“CCA”), che prevede la reclusione obbligatoria per reati più gravi, che comportano una aggressione all’”integrità fisica o mentale” di terzi. I ricorrenti hanno, così, presentato domanda per il rilascio permanente, sostenendo che gli atti commessi non rispondevano più alle condizioni per la reclusione ai sensi della nuova legge. Tali domande sono state respinte con la motivazione che i loro disturbi mentali non erano sufficientemente stabilizzati e che non si era completato il periodo di prova di tre anni previsto dalla legge per poter beneficiare del rilascio permanente. Con sentenza dell’8 ottobre 2019, una sezione della Corte europea ha escluso all’unanimità la violazione dell’articolo 5 §§ 1 e 4 e su richiesta dei ricorrenti il caso è stato deferito alla Grande Camera, che si è pronunciata con la sentenza in oggetto. In relazione alla denunciata violazione dell’articolo 5 § 1, la Corte ha ritenuto che la detenzione dei ricorrenti continuasse ad avere un valido fondamento giuridico e che, dunque, la privazione della loro libertà fosse legittima.
In particolare, quanto al motivo della privazione della libertà, la loro reclusione forzata era una misura di sicurezza di carattere preventivo e non punitivo; quanto alla legittimità della privazione della libertà, la Corte ha tenuto conto delle seguenti circostanze: la novella legislativa in esame, pur applicabile in linea di principio a tutti i casi pendenti, non prevedeva una specifica misura transitoria per persone, come i ricorrenti, collocate in reclusione sulla base del precedente regime giuridico per aver commesso atti meno gravi rispetto quelli successivamente previsti. Secondo i tribunali
nazionali, la legittimità della reclusione forzata dei ricorrenti non era stata pregiudicata da tale modifica legislativa. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le decisioni nelle cause dei ricorrenti fossero già passate in giudicato. Inoltre, la valutazione dello stato psichico e la conseguente pericolosità della persona non si è basata unicamente sui reati commessi, ma anche su una serie di fattori di rischio. È quindi emerso che il sistema nazionale prevedeva due fasi: la prima, quella del procedimento giudiziario sfociato nella decisione di imporre la reclusione forzata; la seconda fase, iniziata dopo l’adozione del provvedimento, restrittivo, che prevede il monitoraggio della situazione dei detenuti e l’esame delle loro richieste di modifica delle misure. A tal fine, occorre verificare l’eventuale sufficiente stabilizzazione del disturbo mentale dell’individuo e, avendo
riguardo ad una serie di fattori, la sussistenza del rischio di reiterazione del reato. Visto il diritto interno come interpretato dalla Corte di Cassazione, dato che ai ricorrenti non era stata concessa la revoca del provvedimento restrittivo, tale limitazione della libertà personale ha continuato ad essere validamente basata sulle decisioni del tribunale che, pur assunte nell’ambito della normativa precedente, hanno mantenuto la loro forza vincolante. La Corte Edu ha ritenuto l’approccio dei tribunali domestici nel caso di specie, non arbitrario né manifestamente irragionevole. Quanto alla compatibilità dell’approccio adottato con l’articolo 5 § 1 (e), nel caso in esame, non è stato contestato che le tre condizioni di cui alla sentenza Winterwerp c. Paesi Bassi (1979) siano state
soddisfatte: in particolare, era stato dimostrato in modo affidabile che i ricorrenti avevano disturbi psichici, tali da giustificare la reclusione obbligatoria, e che i tali disturbi sono persistiti per tutto il periodo di reclusione. Quanto alla persistenza del disturbo, il diritto interno ha introdotto una revisione periodica automatica durante la quale le persone in reclusione forzata sono in grado, tra l’altro, di sostenere la stabilizzazione della loro condizione di salute mentale e di non rappresentare più un pericolo per la società, nonché di richiedere varie misure alternative alla detenzione ed anche il rilascio definitivo. Ai sensi della sezione 66 dell’ACC il rilascio può essere concesso solo in base a
due condizioni cumulative: il completamento di un periodo di prova di tre anni e la sufficiente stabilizzazione del disturbo mentale, per escludere ragionevolmente che la persona detenuta, a causa di tale problema psichico, eventualmente combinato con altri fattori di rischio, possa
commettere nuovi reati arrecanti pregiudizio o minaccia all’integrità fisica o psichica di terzi. Pertanto, solo l’attuale condizione di salute mentale della persona confinata e l’attuale rischio di recidiva, al momento in cui è stata effettuata la revisione, hanno determinato la decisione di proseguire la detenzione obbligatoria, nessun rilievo aveva rivestito, invece, la natura dei reati commessi. Di qui la conclusione unanime che esclude la violazione dell’art. 5 § 1 (e). Dalla conclusione sulla legittimità della detenzione dei ricorrenti, deriva che anche l’art. 5 § 4 non risulta violato, in quanto la norma non impone, in un simile caso, l’immediato rilascio. Tale rilascio
immediato e definitivo era impedito, secondo i ricorrenti, dalla previsione del triennio di prova imposto dalla nuova legge. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che, nel caso di specie, i tribunali domestici avevano respinto la richiesta dei ricorrenti sulla base del fatto che nessuna delle due condizioni
cumulative di cui alla sezione 66 dell’ACC erano state soddisfatte. Inoltre, i Giudici di Strasburgo hanno accolto con favore il fatto che nel frattempo la Corte di Cassazione aveva interpretato l’articolo 66 alla luce dell’articolo 5 §§ 1 e 4 CEDU, stabilendo che ad un individuo che non è più pericoloso deve essere concesso in via definitiva il rilascio, anche nell’ipotesi che il periodo di prova di tre anni non ancora compiuto. Anche in questo caso, dunque, nessuna violazione della Convenzione è stata rilevata.

CEDU, Grande Camera, sent. 1 giugno 2021, ric. nn. 62819-17 and 63921-17Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Corte di Cassazione si pronuncia sul principio di diritto che irregolarità nelle procedure di accertamento fiscale bancario non comporta la inutilizzabilità delle prove (Corte di Cassazione, ord. 9 ottobre 2025, n. 27128)

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla mancanza di autorizzazione per accertamenti finanziari in materia di IVA (art. 51, comma…

Anno 2025Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
5 Dicembre 2025
Di
Redazione

La mancata fermata da parte di chi ha provocato un sinistro stradale non può essere qualificata in termini di mero tentativo (Cass. Pen., sez. IV, sent. 5 novembre – 14 novembre 2019, n. 46213)

La mancata fermata, punita dall'art. 189, comma 1, codice della strada, costituisce una condotta omissiva istantanea e non frazionabile, a…

anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
26 Novembre 2019
Di
Redazione

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di cognome del minore e diritto all’identità personale, ribadendo la tutela costituzionale e sociale nella revoca del riconoscimento di paternità (Cassazione Civile, ord. 29 dicembre 2025, n. 34491)

In tema di revoca del riconoscimento di paternità, la rimozione del cognome assunto dal minore non può essere disposta automaticamente…

Anno 2025Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
19 Gennaio 2026
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.