La previsione di termini decadenziali abbreviati per l’accesso alla tutela giurisdizionale trova la propria giustificazione nella predisposizione di condizioni conoscitive idonee a consentire all’interessato la piena percezione della lesione e l’elaborazione consapevole della strategia difensiva, secondo una relazione di necessaria corrispondenza tra accelerazione processuale ed effettività delle garanzie informative. Il diritto di azione e di difesa, tutelato dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. e integrato dai principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva sanciti dall’art. 111 Cost., dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 CDFUE, impone pertanto che le disposizioni processuali recanti termini decadenziali eccezionalmente brevi ricevano un’interpretazione tassativa, ancorata alla piena integrazione dei presupposti conoscitivi stabiliti dalla legge e alla concreta possibilità per l’interessato di apprezzare gli elementi essenziali della violazione.
Nel sistema delineato dall’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, l’applicazione del rito super-accelerato in materia di accesso presuppone il tempestivo e compiuto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla stazione appaltante, comprensivi della comunicazione delle determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento.
In quest’ottica, la riduzione del termine di impugnazione a dieci giorni risulta funzionalmente correlata alla conoscibilità effettiva degli atti e delle ragioni poste a fondamento della limitazione ostensiva. L’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi determina la riespansione della disciplina generale dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a., mentre la decisione sull’oscuramento richiede una determinazione specifica ed espressa, sorretta dall’esercizio del potere discrezionale di bilanciamento tra tutela dei segreti tecnici e commerciali e diritto a un ricorso efficace.
venerdì, Ott 9, 2026
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