L’articolo 77, paragrafo 1, l’articolo 78, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, da tale articolo 77, paragrafo 1, e da tale articolo 78, paragrafo 1, nonché, dall’altro, da tale articolo 79, paragrafo 1. Spetta agli Stati membri, in linea con il principio dell’autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l’efficacia della protezione dei diritti garantiti da tale regolamento, l’applicazione coerente ed omogenea delle disposizioni dello stesso nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, come sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
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