Il caso oggetto della pronuncia riguarda la demolizione di un insediamento rom a Sofia, avvenuta nell’agosto 2023. I 56 ricorrenti, che vivevano in tale insediamento, hanno sostenuto di non essere stati neppure coinvolti nel procedimento che ha portato all’adozione e all’esecuzione degli ordini di demolizione nei loro confronti.
Secondo la Corte è incontestabile che un’ordinanza di demolizione costituisca un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio di cui all’art. 8 CEDU. Una tale ingerenza può ritenersi giustificata, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8, soltanto se «prevista dalla legge» e «necessaria in una società democratica», per il raggiungimento di uno degli scopi legittimi indicati dalla disposizione.
Perché possa dirsi soddisfatto il requisito della «necessità», è indispensabile che le persone che rischiano di perdere la loro unica abitazione ottengano, in una qualche fase del procedimento, un adeguato esame della proporzionalità della misura, alla luce della loro situazione individuale. La necessaria valutazione di proporzionalità deve avvenire prima che abbia luogo la demolizione effettiva e, di conseguenza, prima che le persone interessate perdano il loro «domicilio».
In casi come quello in esame, inoltre, nel valutare la proporzionalità non può non considerarsi che la demolizione è idonea a colpire i membri di un gruppo socialmente svantaggiato, quale quello dei Rom, e ad allontanare un’intera comunità dal luogo in cui si era stabilita da lungo tempo. Infatti, secondo la Corte, sebbene il fatto di appartenere a una minoranza il cui stile di vita differisce da quello della maggioranza non conferisca un’immunità rispetto alla legge, a tale circostanza può riconoscersi rilievo con riferimento alle modalità con cui le leggi devono essere applicate.
Nel caso di specie non è stata effettuata alcuna valutazione relativa alla proporzionalità della demolizione. Le autorità non hanno cercato di identificare le persone che vivevano negli edifici né hanno esaminato la loro situazione prima di adottare ed eseguire le ordinanze di demolizione. Al contrario, hanno deliberatamente impedito ai ricorrenti di partecipare al procedimento. Neppure il giudice nazionale ha esaminato la proporzionalità della misura. Non è stato ritenuto rilevante, infine, il fatto che i ricorrenti fossero membri di un gruppo socialmente svantaggiato e di una comunità insediata da lungo tempo in quel contesto. Vi è stata pertanto una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
venerdì, Ott 9, 2026
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