La decisione della Corte EDU ha ad oggetto il regime dell’ergastolo ostativo applicato ai detenuti condannati per reati di mafia, di cui all’articolo 4 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (“legge sull’amministrazione penitenziaria”) non collaboranti. Nella specie, i giudici di Strasburgo hanno accertato che l’applicazione retroattiva di un regime detentivo che trasformi una pena perpetua originariamente riducibile in una irriducibile (c.d. “ergastolo ostativo”) viola gli artt. 3 e 7 della Convenzione. Più in particolare, sotto il primo profilo la Corte ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina, nella sua versione precedente alla riforma del 2022, poiché non offriva ai detenuti una reale e chiara prospettiva di liberazione. Diversamente, il nuovo regime – proprio perché ha eliminato l’automatismo, risulta compatibile in quanto consente un effettivo riesame della pena incentrato, soprattutto, sul percorso di rieducazione del condannato. Sotto il secondo profilo, è stata invece accertata la violazione dell’art. 7 (principio di legalità e divieto di retroattività della pena), in quanto non è mai applicabile retroattivamente nei confronti di un detenuto una sanzione più gravosa o sfavorevole.
venerdì, Ott 9, 2026
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