L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede per i membri del personale militare una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere la loro attività lavorativa, mentre i membri del personale civile, i quali svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente e in un contesto sanitario analogo, non sono soggetti a un siffatto obbligo, dato che una tale differenza di trattamento non rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a). L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta, per il motivo di una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, a una normativa nazionale che prescrive una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere l’attività lavorativa a un membro del personale militare che, a differenza in particolare degli altri membri del personale militare che svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente, contesta una siffatta vaccinazione, qualora i motivi di tale contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, cosicché una siffatta differenza di trattamento non rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
lunedì, Ago 10, 2026
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