Con la decisione in esame, la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso proposto da alcuni cittadini
armeni, parenti di manifestanti che hanno perso la vita a causa delle ferite riportate nel corso di una
protesta, a seguito dell’intervento delle forze di polizia.
Secondo la Corte, l’art. 2 CEDU è stato violato sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.
I Giudici hanno innanzitutto ricordato che, a norma dell’art. 2, l’“l’uso della forza” da parte della
polizia è consentito solo quando esso sia “assolutamente necessario” per il conseguimento di uno
degli scopi specificamente indicati nell’articolo stesso. Tra gli scopi vi è quello di reprimere tumulti
o insurrezioni, ma è evidente che occorre mantenere un equilibrio tra fine perseguito e mezzi
impiegati. L’art. 2 obbliga inoltre lo Stato a predisporre un quadro giuridico e amministrativo
appropriato, volto a prevenire l’abuso della forza e il verificarsi di incidenti evitabili.
Nel caso di specie, l’uso della forza non poteva considerarsi certamente “assolutamente necessario”.
I decessi sono stato il risultato di un’operazione mal pianificata e mal eseguita, in cui si è fatto un
uso indiscriminato e sproporzionato delle armi e, in assenza di una strategia coerente e di una
preparazione adeguata, si è dato luogo a incidenti evitabili.
Sotto il profilo procedurale, l’art. 2 impone altresì di condurre, nel caso di privazione della vita,
indagini efficaci, cioè indagini obiettive ed imparziali; idonee a portare all’accertamento dei fatti e –
se del caso – alla punizione dei responsabili; aperte al controllo pubblico e alla partecipazione delle
famiglie delle vittime, nella misura necessaria a tutelarne gli interessi legittimi. Le indagini effettuate
nel caso in esame, secondo i Giudici, sono state invece del tutto inadeguate.
È stata ravvisata inoltre una violazione dell’art. 38 CEDU, il Governo armeno infatti, nonostante le
reiterate richieste, non ha prodotto tempestivamente i documenti e le informazioni rilevanti ai fini
del giudizio.
sabato, Ott 10, 2026
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