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Anno 2026CGUEGiurisprudenza

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (CGUE, Quarta Sezione, 05 marzo 2026, C-150/24)

Di
Redazione
Pubblicato: 11 Marzo 2026
3 Min di lettura
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L’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l’insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio. L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale Stato membro ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 5, alla domanda della persona trattenuta. L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto ma, in ogni caso, deve essere effettuato, al pari del riesame giudiziario previsto a detto articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, entro il più breve tempo possibile dall’adozione di tale decisione. L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115
deve essere interpretato nel senso che l’assenza di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non implica automaticamente l’obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 6, non sia raggiunto.

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