L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia in materia di effettività delle tutele e strettoie all’instaurazione dei giudizi amministrativi di appello e revocazione. Nello specifico. L’Adunanza è stata investita della questione relativa all’individuazione delle conseguenze del mancato adempimento, da parte dell’appellante, dell’onere di depositare la sentenza oggetto di impugnazione ai sensi di quanto prescritto dall’art. 94, co.1 del codice del processo amministrativo. Dopo ave ripercorso i diversi filoni interpretativi emersi nella giurisprudenza dei Giudici di Palazzo Spada, l’Adunanza ha preso posizione nel senso di escludere che la sanzione massima della decadenza possa essere riferita al mancato deposito della sentenza impugnata entro i termini di legge. A sostegno di tale argomentazione soccorrono tanto il dato testuale, posto che la disposizione de qua collega expressis verbis la sanzione della decadenza unicamente al mancato deposito del ricorso e non già agli eventuali inadempimenti accessori (deposito della sentenza di primo grado e prova delle notificazioni), quanto il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla stregua del quale il giudice è chiamato a preferire interpretazioni che consentano di addivenire all’esame del merito e, quindi a «una pronuncia sulla spettanza del ‘bene della vita’». Del resto -chiosa l’Adunanza- «una disposizione espressa che comminasse la decadenza – per effetto del mancato o tardivo deposito della sentenza impugnata – non sarebbe coerente con i principi costituzionali ed euro-unitari sul diritto di azione e di difesa». Ne deve conseguire che il diritto di agire in giudizio, pur non potendo assurgere a diritto assoluto, può esser sottoposto a restrizioni nella sola ipotesi in cui queste siano proporzionate e rispondenti ad uno scopo legittimo.
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