Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)

Il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto in materia di titoli di soggiorno, precisando che la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro deve essere riconosciuta anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, qualora il titolo originario sia stato richiesto o rilasciato anteriormente alla nuova disciplina restrittiva. Ne consegue che il divieto di conversione introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. a), del citato decreto non si applica ai titoli già rilasciati, dovendosi evitare un’applicazione retroattiva in malam partem incompatibile con il principio di tutela del legittimo affidamento e con l’esigenza di garantire un congruo periodo di transizione ai fini dell’inserimento lavorativo dello straniero.
L’istituto della conversione del titolo costituisce, infatti, parte integrante della disciplina del permesso di soggiorno e, pertanto, deve ritenersi ultrattivo per tutte le fattispecie antecendeti alla novella normativa.
Per i Giudici di Palazzo Spada tale soluzione ermeneutica risulta l’unica coerente con i principi costituzionali e sovranazionali che presidiano la materia, segnatamente il diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare, riconducibili agli artt. 2, 3 e 32 Cost. e all’art. 8 CEDU.
In tale quadro, la transizione normativa deve essere gestita in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe e da scongiurare l’effetto di una compressione sproporzionata delle posizioni giuridiche già consolidate.
Ne deriva, pertanto, l’illegittimità del provvedimento amministrativo che neghi la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, ove il titolo originario sia stato conseguito sotto la vigenza della disciplina previgente, risultando tale diniego fondato su un’interpretazione non sistematicamente coerente della normativa transitoria.

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