La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha stabilito che la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, secondo cui movimentazioni bancarie non giustificate si considerano ricavi o compensi non dichiarati, è applicabile al contribuente solo se l’Amministrazione finanziaria dimostra preventivamente, con indizi gravi, precisi e concordanti, l’effettiva riferibilità al contribuente del rapporto finanziario formalmente intestato a terzi. Le indagini finanziarie estese a soggetti terzi sono illegittime e non possono costituire prova legale se manca la previa dimostrazione della riferibilità; gli atti impositivi fondati su tali accertamenti sono nulli e le risultanze investigative sono irrilevanti. Inoltre, la mancata adeguata motivazione delle autorizzazioni all’estensione delle indagini integra un vizio di nullità dell’atto, escludendo l’utilizzabilità delle risultanze e determinando la nullità degli avvisi di accertamento. La pronuncia approfondisce i limiti del giudizio di rinvio, richiama le recenti sentenze della Corte EDU sugli accertamenti bancari e chiarisce l’onere della prova nelle indagini su conti intestati a terzi.
lunedì, Ago 10, 2026
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