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> Blog > Giurisprudenza > CGUE > Anno 2026 > La Corte di Giustizia si pronuncia sui valori dell’Unione europea riconosciuti dall’articolo 2 TUE (CGUE, Seduta plenaria, 21 aprile 2026, C-769/22)
Anno 2026CGUEGiurisprudenza

La Corte di Giustizia si pronuncia sui valori dell’Unione europea riconosciuti dall’articolo 2 TUE (CGUE, Seduta plenaria, 21 aprile 2026, C-769/22)

Di
Redazione
Pubblicato: 12 Maggio 2026
5 Min di lettura
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Introducendo l’articolo 6/A nella a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (legge n. XXXI del 1997 sulla protezione dei minori e sull’amministrazione delle tutele), dell’8 maggio 1997, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Introducendo l’articolo 8, paragrafo 1a, nella a gazdasági reklámtevékenység Alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (legge n. XLVIII del 2008 relativa alle condizioni di base e a talune restrizioni applicabili alle attività di pubblicità commerciale), del 28 giugno 2008, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.
Introducendo l’articolo 9, paragrafo 6, nella a mediaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi di media e sui mezzi di comunicazione di massa), del 31 dicembre 2010, nonché adottando l’articolo 32, paragrafo 4a, di tale legge, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.
Modificando l’articolo 179, paragrafo 2, della legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi di media e sui mezzi di comunicazione di massa, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13.
Modificando l’articolo 9, paragrafo 12, della a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (legge n. CXC del 2011 sull’istruzione pubblica nazionale), del 29 dicembre 2011, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.
Adottando le disposizioni della a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori), del 15 giugno 2021, che ha operato le modifiche legislative contemplate ai punti da 1) a 5) del presente dispositivo, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 TUE.
Modificando l’articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), della a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (legge n. XLVII del 2009 sul casellario giudiziale, sul registro delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini ungheresi dagli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea e sulla registrazione di dati biometrici in materia penale e di contrasto), del 19 giugno 2009, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

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