L’articolo 625 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona colpita da un mandato d’arresto, spiccato sulla base di tale accordo ai fini dell’esercizio dell’azione penale per un reato, sia stata condannata, nello Stato emittente, a una pena di sei mesi di privazione della libertà per un altro illecito, considerato di natura civile nel diritto di tale Stato e che non è quindi contemplato da tale mandato d’arresto, non consente, di per sé, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.
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