Con la decisione in esame, la Corte EDU si è pronunciata sul caso di un detenuto estone condannato all’ergastolo, il quale lamentava di essere stato assoggettato a una pena divenuta de facto “irriducibile”. La Corte ha ribadito che la condanna all’ergastolo non è di per sé incompatibile con il dettato dell’art. 3 della CEDU. Perché la Convenzione non venga violata, però, al detenuto deve essere assicurata una reale prospettiva di liberazione: la pena deve risultare “riducibile”, de jure e de facto. Gli ordinamenti nazionali devono quindi prevedere meccanismi di revisione che permettano di vagliare la possibilità di una liberazione anticipata, qualora, tenuto conto dei progressi del detenuto, la reclusione non risulti più giustificata. Non spetta alla Corte stabilire la forma o il momento della revisione, tuttavia un detenuto condannato all’ergastolo deve sapere sin dall’inizio quando potrà richiedere la revisione della pena e a quali condizioni potrà ottenerla. L’ordinamento estone consente a chi sconta la pena dell’ergastolo di accedere a una revisione decorso un termine minimo di 25 anni. L’ordinamento in questione prevede altresì, però, che detto termine ricominci automaticamente a decorrere da zero ogni qual volta il detenuto riporti una nuova condanna. Il soggetto che abbia commesso un nuovo reato vede perciò rinviata di almeno 25 anni ogni possibilità di revisione dell’ergastolo. Questo sistema non tiene conto né degli anni di detenzione già scontati, né della gravità del nuovo reato commesso, e può imporre un’attesa significativamente superiore al limite massimo raccomandato di 25 anni. La Corte ha ritenuto pertanto che esso ritardi eccessivamente la revisione della pena e che, per la sua rigidità, risulti incompatibile con l’art. 3 CEDU.
lunedì, Ott 12, 2026
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