La Corte di Cassazione si è espressa sulla delimitazione applicativa tra gli artt. 572 e 612-bis c.p. all’esito della cessazione della convivenza.(Cass. Pen., Sez. VI, 17/03/2026 – 24/04/2026, n. 14882)

In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi e quello di atti persecutori, le condotte vessatorie poste in essere successivamente alla cessazione della convivenza “more uxorio” integrano autonomamente il reato di cui all’art. 612-bis c.p., non potendo ritenersi assorbite nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p. in forza del solo vincolo derivante dalla comune filiazione, ove difetti una stabile relazione familiare o parafamiliare caratterizzata da comunanza di vita e reciproca solidarietà. Né può attribuirsi efficacia retroattiva alla novella introdotta dalla l. n. 181 del 2025, che ha esteso l’ambito soggettivo dell’art. 572 c.p. ai genitori non più conviventi legati da vincoli di filiazione, in ragione del divieto di retroattività della fattispecie penale sfavorevole.

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