La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa (CGUE, Quarta Sezione, 23 aprile 2026, C-24/26)

Gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:
non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell’adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede – nell’ambito di un’impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l’annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l’avvio di un nuovo giudizio di merito – né l’obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione. Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell’adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un’impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l’annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l’avvio di un nuovo giudizio di merito.

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