Il sequestro probatorio può dirsi proporzionato all’obiettivo da perseguire se ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trova un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco.
È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione.
Pertanto, il Pubblico Ministero per poter disporre un sequestro esteso, e magari totalizzante, deve spiegare il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e la finalità probatoria; ossia, perché ciò è necessario. Inoltre, deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari e deve modulare il sequestro – quando ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelare perseguita.
giovedì, Ago 13, 2026
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