L’adesione ad una convenzione Consip consente di non dover motivare specificamente la convenienza economico-qualitativa al base della scelta del contraente negli appalti pubblici (T.A.R. Calabria, sez. II, sent. 12 ottobre 2020, n. 1597)

Secondo i giudici amministrativi regionali, l’adesione alle convenzioni Consip adempie pienamente all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica; pertanto, non sussiste, a carico dell’amministrazione che vi aderisce, un onere di istruttoria circa l’economicità dei parametri prezzo-qualità contenuti nella convenzione Consip. Diversamente, una specifica motivazione sulla convenienza occorre allorquando l’amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto la stazione appaltante dovrà, in tale evenienza, far constare l’utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore; ma una motivazione del genere non può ritenersi invece necessaria, per lo meno di regola, quando la scelta dell’amministrazione cada proprio sulla convenzione della Consip.

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