Sulla illegittimità del silenzio-inadempimento perpetrato dalla Prefettura sulla istanza di riesame del provvedimento di ritiro della patente (T.A.R. Campania, sez. V, sent. 2 ottobre 2019, n. 4698)


E’ illegittimo il comportamento inerte della Prefettura dinanzi all’istanza di riesame del provvedimento di ritiro della patente adottato il 20.10.2016 ed in forza del solo accertamento di una sentenza di condanna a carico dell’interessato – sul presupposto che essa Amministrazione, mediante il riesame avrebbe potuto rivalutare il giudizio di pericolosità sull’interessato e fare applicazione dei principi e delle statuizioni di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 22 del 9.2.2018. Ed infatti, per effetto di tale pronuncia è venuto meno l’automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare, essendo il Prefetto divenuto affidatario, in forza dell’art. 120, comma 2, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), come riformulato, di una potestà amministrativa di natura discrezionale, da esercitarsi a secondo i consueti principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza motivazionale, a fronte della quale certamente insistono posizioni di interesse legittimo, con il conseguente radicarsi della giurisdizione amministrativa.

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