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anno 2016GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

Procedimento elettorale per gli enti locali: il termine di trenta giorni per l’azione popolare finalizzata a contestare la legittimità del procedimento ha come dies a quo la data di proclamazione di tutti gli eletti (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2016, n. 3019)

Di
Redazione
Pubblicato: 11 Luglio 2016
2 Min di lettura
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A norma dell’art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a., con riguardo alle elezioni degli enti locali, è previsto che, alla conclusione del procedimento elettorale, nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta può ricorrere “contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali… unitamente all’atto di proclamazione degli eletti”. In base agli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale si svolgono contestualmente nell’ambito di un unico procedimento e producono l’effetto dell’elezione di entrambi gli organi. Pertanto, il procedimento elettorale dei Comuni, in virtù di tale carattere unitario non può ritenersi concluso fintanto che non sia pronunciato l’atto conclusivo di proclamazione degli eletti, giacché non è dato identificare, ai fini che qui rilevano, anteriori e differenti provvedimenti definitivi. In ragione della inscindibilità dei due effetti del medesimo procedimento, la disposizione processuale ha, quindi, inteso differire e concentrare i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale (con l’eccezione di quelli contro le esclusioni, ex art. 129 c.p.a.) alla sua conclusione, individuando nell’atto di proclamazione degli eletti il provvedimento da impugnare, senza alcuna distinzione tra la carica di sindaco e quella di consigliere comunale. Ne consegue che il termine perentorio di trenta giorni, di cui all’art. 130 c.p.a. per contestare la legittimità del procedimento elettorale ha come suo dies a quo la data di proclamazione di tutti gli eletti. E’ solo con quest’ultimo atto, infatti, che si determina l’effetto giuridico finale dell’esito delle elezioni, pertanto il controllo diffuso sulla correttezza e sulla legalità del procedimento elettorale, realizzabile mediante l’azione popolare in esame, non può che essere esperito con esclusivo riferimento all’unico atto idoneo a configurare e a costituire, definitivamente, l’assetto di tutti gli organi elettivi comunali.

Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2016, n. 3019Scarica

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