Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge numero 388 del 2000, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) – che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale – e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini extra UE e cittadini degli Stati membri nell’accesso alle predette prestazioni.
L’assegno sociale, infatti, configura una misura di assistenza sociale non contributiva che non rientra nell’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento garantito dal diritto comunitario ai titolari di permessi di soggiorno di breve o media durata, risultando pertanto non irragionevole la scelta del legislatore di richiedere un radicamento territoriale qualificato e continuativo.
venerdì, Ott 16, 2026
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