In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario ai sensi del can. 1095 n. 2 CJC, la convivenza tra i coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, connotata da stabilità, esteriorità e da una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, integra un limite di ordine pubblico ostativo al riconoscimento dell’efficacia della decisione canonica; tale limite opera, peraltro, solo ove il vizio genetico accertato dal giudice ecclesiastico non corrisponda, in concreto, alla incapacità di intendere e di volere prevista dall’art. 120 c.c., intesa come condizione psico-patologica idonea a escludere la coscienza e la autodeterminazione del soggetto, e sempre che la vicenda non si collochi nei termini in cui il medesimo art. 120 c.c. consente l’azione, con conseguente irrilevanza della mera immaturità, fragilità caratteriale o difetto di assennatezza, nonché dei motivi personali che abbiano indotto alla celebrazione del matrimonio.
venerdì, Ott 16, 2026
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