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Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza

La Corte di Cassazione non rivaluta la decisione amministrativa, ma si limita a interpretare correttamente il provvedimento prefettizio (Cassazione Civile, ord. 20 giugno 2026, n. 20951)

Di
Redazione
Pubblicato: 16 Luglio 2026
1 Min di lettura
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Il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità di un provvedimento prefettizio di diniego di rettifica del nome, non sostituisce la propria valutazione-motivazione a quella dell’Amministrazione, ma interpreta correttamente il contenuto del provvedimento, condividendone la mancanza del requisito di “serietà e gravità” delle ragioni soggettive addotte. Il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non include il riscontro di un error in iudicando nell’interpretazione del provvedimento o della legge, e pertanto il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito è infondato quando il giudice amministrativo abbia limitato il suo sindacato all’interpretazione del provvedimento impugnato, senza sostituirsi all’Amministrazione.

Cass. civ. n. 20951-2026Download

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