L’interesse alla commissione di un reato assurge ad indizio ex art. 192 c.p.p. solo se accompagnato da ulteriori circostanze di valore indiziante (Cass. Pen., sez. V, sent. 15 settembre – 28 ottobre 2020, n. 29877)

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del “cui prodest”, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. L’elemento de “l’interesse” può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto
dimostrativo.

Redazione Autore