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Anno 2025Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza

La rinunzia alla proprietà immobiliare è ammissibile e non viola la funzione sociale della proprietà (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 11 agosto 2025, n. 23093)

Di
Redazione
Pubblicato: 21 Novembre 2025
2 Min di lettura
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La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è
soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà
di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’ interesse patrimoniale del
titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso
dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della
situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare
espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse
perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione
patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno,
animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice
un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di
nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate
ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può
ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi
di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile
essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è
configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a
concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a
raggiungere un risultato economico non meritato.

Cass. civ. 23093.2025Download

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