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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2022 > La Corte EDU condanna l’eccessiva e irragionevole durata della custodia cautelare (CEDU, sez. III, sent. 28 luglio 2022, ric. n. 75115/17 e altri)
Anno 2022Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU condanna l’eccessiva e irragionevole durata della custodia cautelare (CEDU, sez. III, sent. 28 luglio 2022, ric. n. 75115/17 e altri)

Di
Redazione
Pubblicato: 7 Settembre 2022
2 Min di lettura
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Con la decisione resa al caso in esame, la Corte di Strasburgo ha condannato la Federazione russa per violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione. I ricorrenti avevano lamentato l’eccessiva e irragionevole durata della loro custodia cautelare e, quindi, il pregiudizio subito per non aver ottenuto entro un termine plausibile lo svolgimento del processo. Nel decidere il caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno rinviato ai principi generali concernenti il diritto al processo entro un termine ragionevole, enucleati in seno alla pregressa giurisprudenza. In generale, infatti, la questione se un periodo di detenzione sia ragionevole o meno non può essere valutata in astratto, ma piuttosto caso per caso tenuto conto delle specifiche circostanze. La prosecuzione della detenzione può essere giustificata in un determinato caso solo se vi sono indicazioni puntuali circa la sussistenza di un reale interesse pubblico che, nonostante la presunzione di innocenza, prevale sulla regola del rispetto della libertà individuale sancita dall’articolo 5 della Convenzione. Inoltre, spetta alle autorità giudiziarie nazionali garantire che, in casi specifici, la custodia cautelare di un imputato non superi un termine ragionevole. A tal fine esse devono, tenendo debitamente conto del principio della presunzione di innocenza, esaminare tutti i fatti a favore o contro l’esistenza del predetto requisito di interesse pubblico che giustifichi una deroga all’articolo 5, la quale deve essere debitamente motivata nell’atto di rilascio. In applicazione di tali regole generali, e sulla base del materiale a essa sottoposto, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la durata della custodia cautelare dei ricorrenti sia stata eccessiva e, per conseguenza, in base alle doglianze prospettate vi sia stata violazione dell’Articolo 5 § 3 della Convenzione.

Cedu, sez. III, sent. 28 luglio 2022, ric. n. 75115717Scarica

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