L’assegnazione della casa familiare costituisce un diritto attribuito al genitore in quanto collocatario
o convivente con i figli minorenni o maggiorenni, ma portatori di un serio handicap, non ai figli
direttamente, non configurando, l’art. 337-sexies c.c., un autonomo diritto del figlio, ma attribuendo,
la norma, il godimento dell’immobile al genitore convivente quale strumento di tutela dell’interesse
della prole. Ne consegue che, cessata la convivenza con il genitore assegnatario, il figlio non vanta
un autonomo titolo alla prosecuzione nel godimento dell’immobile. Anche nel caso di figlio
maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, legittimato a chiedere l’assegnazione
della casa è esclusivamente il genitore convivente con il figlio, che ne assume l’impegno diretto di
cura, e non il figlio stesso, benché maggiorenne.
venerdì, Ott 16, 2026
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