Aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti (Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio – 12 maggio 2020, sent. n. 14722)

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, d.P.R. 309/90 in riferimento alle cd. droghe leggere, deve ritenersi che la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 79) non abbia inciso sui presupposti di applicazione di detta circostanza aggravante come già individuati dalla giurisprudenza maggioritaria.

In particolare,mantengano validità, per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla nota sentenza delle Sezioni unite, n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi.

Pertanto, l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990, resta, per le cd. droghe leggere, fissata in 2 kg di principio attivo.

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