Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità di un Decreto con cui la la Direzione Generale per il personale militare ha irrogato nei confronti di un militare la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
Il provvedimento si basa su frasi denigratorie pubblicate dal sanzionato sul suo profilo “Facebook” nei confronti del Ministro della Difesa e delle Autorità di Vertice della Forza Armata di appartenenza.
Se pure in fattispecie analoghe la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto anche a favore del personale delle Forze armate il diritto di critica quale espressione della libertà di espressione del pensiero garantita a livello costituzionale, nel caso di specie non possono integrarsi i requisiti per l’applicazione della scriminante in esame.
In particolare, l’esercizio del diritto di critica in applicazione dell’art. 21 Cost. – riconosciuto espressamente in favore del personale militare – non può rappresentare causa di giustificazione quando integri una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche e quando esso, in ipotesi di rigorosa disciplina come quella militare, sia esercitato con modalità tali da travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare.
Ed infatti, la specialità della categoria e degli interessi pubblici coinvolti giustificano un’applicazione ‘in senso compressivo’ di alcuni profili di libertà comportamentale e di doveri di contegno più stringenti.
Nella specie, dunque, il provvedimento sanzionatorio è giudicato legittimo dai giudizi di Palazzo Spada dal momento che il diritto di critica esercitato – oltrepassando i canoni della continenza, della pertinenza e della veridicità – riveste i caratteri di una condotta disciplinarmente rilevante.
venerdì, Ott 16, 2026
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