La sentenza in oggetto si snoda lungo tre direttici che attengono tutte alla legittimità costituzionale
della legge sarda n. 9 del 2023. Innanzitutto, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 di
quest’ultima, nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città
metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’articolo 250 del
decreto legislativo n. 152 del 2006». Ciò in quanto la Regione non può conferire a province e città
metropolitane il suo potere di sostituzione del comune nello svolgimento, in via suppletiva, della
bonifica dei siti contaminati.
In secondo luogo, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 130, comma 1, lettera a),
della legge reg. n. 9 del 2023 in quanto, riproducendo il contenuto di altra disposizione già
dichiarata incostituzionale, reintroduce la possibilità di ricostruire sulla fascia costiera un
fabbricato demolito senza conservarne la conformazione e l’ubicazione, realizzando, dunque, la
violazione di uno specifico giudicato costituzionale in contrasto con l’art. 136 Cost.
Infine, non è stata ritenuta costituzionalmente fondata la questione di legittimità costituzionale,
relativa alla disposizione della ridetta legge regionale che prevede l’attribuzione agli Enti locali
minori delle funzioni amministrative regionali in materia di procedimento di bonifica dei siti di
ridotte dimensioni.