Con riguardo al presunto obbligo per l’Amministrazione di provvedere rispetto alle istanze proposte dai privati di riesaminare gli atti sfavorevoli precedentemente emanati, i Supremi giudici amministrativi hanno statuito, nella sentenza in epigrafe, che tale obbligo non sussiste – salvo eccezionali casi di autotutela doverosa per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia – in forza della natura officiosa e ampiamente discrezionale – soprattutto nell’an – del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. Ciò è confermato dalla lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”.
Post correlati
Abuso di posizione dominante e tutela della salute (AGCM, delibera del 17 maggio 2022, caso A524)
21 Giugno 2022
Politiche energetiche (ARERA, memoria del 1° giugno 2022, 248/2022/I/COM)
21 Giugno 2022
Illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli (Corte cost., sent. 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131)
21 Giugno 2022
La Corte costituzionale si pronuncia in tema di riduzione dei vitalizi regionali: superato il vaglio di costituzionalità (Corte costituzionale, sent. 3 giugno – 6 giugno 2022, n. 136
21 Giugno 2022
La CEDU su detenzione ed uso di manette e guinzaglio su richiedenti asilo in Ungheria (CEDU, sez. I, sent. 2 giugno 2022, ric. n. 38967/17)
21 Giugno 2022