L’omessa comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, della
riserva mentale di contrarre matrimonio per prova, ossia quale esperimento derivante dalla
condizione di incertezza circa la possibilità che l’unione duri, non rappresenta fatto costitutivo di
responsabilità risarcitoria per la mancata protezione di un interesse meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento.