lunedì, Ago 10, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: Violazione del diritto al rispetto della vita privata per notificazione tardiva dell’ordine di perquisizione domiciliare (CEDU, sez. III, sent. 21 dicembre 2021, ric. n. 69810/11)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2022 > Violazione del diritto al rispetto della vita privata per notificazione tardiva dell’ordine di perquisizione domiciliare (CEDU, sez. III, sent. 21 dicembre 2021, ric. n. 69810/11)
Anno 2022Corte EDUGiurisprudenza

Violazione del diritto al rispetto della vita privata per notificazione tardiva dell’ordine di perquisizione domiciliare (CEDU, sez. III, sent. 21 dicembre 2021, ric. n. 69810/11)

Di
Redazione
Pubblicato: 27 Gennaio 2022
3 Min di lettura
Condividi

Nel ricorso contro la Federazione Russa la Corte EDU ha dichiarato la violazione dell’art. 8 della Convenzione per perquisizione illecita ed ingiustificata eseguita presso l’abitazione privata del ricorrente, sospettato di detenere sostanze illecite. Stando ai fatti riferiti, la polizia aveva perquisito l’appartamento del Sig. XXX sulla base di un ordine emesso d’urgenza da un investigatore privato, che successivamente inoltrava istanza di conferma di legittimità alla competente autorità. Il tribunale distrettuale aveva ritenuto fondata la perquisizione, concludendo per la sua legittimità. Il ricorrente lamentava, di contro, l’infondatezza della decisione del giudice di prime cure nonché l’asserita urgenza dell’ordine di perquisizione, potendo l’investigatore chiedere ed ottenere previamente l’autorizzazione giudiziaria. Lo stesso aveva inoltre denunciato la violazione della procedura legale nazionale, dal momento che l’investigatore aveva notificato in ritardo l’ordine di perquisizione. Il Tribunale regionale confermava tuttavia la predetta decisione, ritenendo altresì giustificata l’attività perquisitoria data la sussistenza di un fondato e rilevante rischio di pregiudizio delle indagini. Secondo la disciplina nazionale la perquisizione domiciliare richiede un mandato emesso da un tribunale sulla base di una domanda di un investigatore. In casi urgenti – “quando una ricerca non può essere rinviata” – una perquisizione può essere condotta senza previa autorizzazione giudiziaria su ordine di un investigatore. In tali casi, l’investigatore deve però notificare la perquisizione urgente al pubblico ministero e al giudice entro tre giorni dal suo svolgimento. Nel ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo, il Governo ha sostenuto che la perquisizione eseguita era conforme al diritto nazionale nonché fondata e “necessaria in una società democratica” secondo i requisiti dell’articolo 8 della Convenzione. Entro tale quadro, la Corte EDU ha esaminato il caso anzitutto alla luce dei principi generali, ribadendo che l’espressione “conformemente alla legge”, presente nell’articolo 8 § 2 della Convenzione, si riferisce essenzialmente al diritto nazionale ed implica l’obbligo di conformarsi alle norme sostanziali e procedurali dello stesso. Nella specie poi, appurando che la perquisizione era stata di fatto notificata in violazione dei termini previsti dalla disciplina nazionale, ha ritenuto che – sebbene la perquisizione perseguisse uno scopo legittimo – l’ingerenza derivata non era né necessaria né “conforme alla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione né tanto meno era stata accompagnata dalle garanzie del controllo giurisdizionale ex-post da parte delle autorità. E in ragione di ciò ha ritenuto violato l’art. 8 par. 2 CEDU.

CASE OF XXX v. RUSSIA 19 gennaio 2022Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

La CEDU sulla regola della segretezza delle informazioni relative all’adozione (CEDU, sez. II, sent. 14 maggio 2024, ric. n. 20949/21)

La Corte Edu si pronuncia sul tema dell’accesso alle informazioni in caso di adozione.In particolare, alla ricorrente, adottata da bambina,…

Anno 2024Corte EDUGiurisprudenza
30 Maggio 2024
Di
Redazione

Limite del 50% per la riduzione del compenso se l’avvocato è scorretto (Cass. Civ., sez. VI, ord. 16/11/2021, n. 34573)

Con l'ordinanza n. 34573/2021, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un legale che lamentava la decurtazione dei propri…

Anno 2021Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
27 Gennaio 2022
Di
Redazione

Ripristino di controlli alle frontiere interne: la direttiva «rimpatri» si applica a qualunque cittadino di un paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza (CGUE, Prima Sezione, 21 settembre 2023, C-143/22)

Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisceun codice unionale relativo al…

Anno 2023CGUEGiurisprudenza
4 Ottobre 2023
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.