Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto.
Tale attualità va accertata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, non risultando, invece, sufficiente la mera sussistenza elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, dalla quale può al più desumersi una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo.