Con la sentenza n. 197 del 2021 la Corte costituzionale ha chiarito la sfera di applicazione delle misure di restrizione e controllo di cui all’art. 41-bis, co. 2-quater, ord. pen. nei confronti di persone internate nelle case di lavoro. Il trattamento differenziale previsto dalla su citata disposizione, per considerarsi legittimo nei confronti degli internati, deve adattarsi – in virtù dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena – alla condizione dell’internato e consentirgli di svolgere effettivamente un’attività lavorativa. A sua volta, l’organizzazione del lavoro dovrà adattarsi alle restrizioni della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Una lettura costituzionalmente conforme esclude, dunque, che gli internati possano avere accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, in quanto è loro impedito di uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma comporta in ogni caso la garanzia di un margine di socialità e di movimento intra moenia che permetta loro di lavorare.
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