Il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. cit. Inoltre, in caso di misure di prevenzione applicate nei confronti di un proposto originariamente inquadrato promiscuamente sia nella fattispecie di pericolosità generica di cui alla lett. a) (dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 24 del 2019), sia nella fattispecie di pericolosità generica di cui alla lett. b) di cui all’art. 1 Cod. Ant. (disposizione legittima), la Corte di Cassazione è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).
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