Il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” con riferimento allo scrutinio che il giudice di merito deve condurre ai fini dell’accertamento del rischio derivante dal rimpatrio, e della conseguente vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell’individuo. Pertanto il giudice di merito deve verificare l’effettiva assicurazione di detto limite minimo non soltanto in relazione a situazioni inquadrabili nell’ambito del conflitto armato, ma anche con riferimento a condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, ovvero a contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo.
Post correlati
Tutela della riservatezza e violazione dei dati personali (GPDP, Provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia circa la competenza territoriale relativa ad una diffamazione commessa attraverso una trasmissione televisiva (Cassazione penale sez. V – 10 ottobre 2024 – 14 novembre 2024, n. 41956)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2024 – 6 novembre 2024, n. 40763)
29 Novembre 2024
LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DICOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIADIFFERENZIATA
29 Novembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (CGUE, Quinta Sezione, 7 novembre 2024, C-126/23)
29 Novembre 2024