Le attribuzioni patrimoniali effettuate in costanza di convivenza more uxorio – come, ad esempio, i versamenti di denaro sul conto corrente del partner – possono integrare l’adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., purché risultino proporzionate e adeguate rispetto alle condizioni delle parti e al contesto del rapporto. In tale prospettiva, non assumono rilievo eventuali scelte o rinunce compiute dal convivente beneficiario, quali il trasferimento all’estero con conseguente abbandono dell’attività lavorativa, anche se sollecitate dall’altro partner e idonee a determinarne una condizione di fragilità economica. Le dazioni, infatti, non assolvono a una funzione compensativa o indennitaria, ma si collocano nell’ambito dei doveri di solidarietà che sorgono all’interno di una relazione affettiva stabile e duratura.
sabato, Ago 15, 2026
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