In tema di appropriazione indebita, non integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l’acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito. Ciò in quanto, a seguito della dazione – eseguita a titolo di acconto ovvero di caparra – la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell’accipiens senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica.
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