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> Blog > Giurisprudenza > Tar e Consiglio di Stato > Anno 2021 > È illegittimo il DPCM del 3.11.2020 nella parte in cui prevede l’obbligo di indossare la mascherina per bambini di età superiore ai 6 anni in relazione all’attività didattica svolta in presenza (T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 10 febbraio 2021 – 19 febbraio 2021, n. 2102)
Anno 2021GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

È illegittimo il DPCM del 3.11.2020 nella parte in cui prevede l’obbligo di indossare la mascherina per bambini di età superiore ai 6 anni in relazione all’attività didattica svolta in presenza (T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 10 febbraio 2021 – 19 febbraio 2021, n. 2102)

Di
Redazione
Pubblicato: 23 Febbraio 2021
2 Min di lettura
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È illegittimo il DPCM del 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio nell’interno del territorio nazionale, nella parte in cui, all’art. 1, comma 9, lett. s), prevede che l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Il Collegio ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi, evidenziando che l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità, appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all’art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute. Pur essendo innegabile che le misure adottare per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano nel complesso ispirate al principio di precauzione, infatti, il Collegio dubita che, con riferimento alla censurata misura, possa dirsi compiuto appieno quel giudizio di “stretta necessità” attraverso (anche) il quale si declina il principio di precauzione.

T.A.R. Lazio, n. 2102-2021Scarica

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