Il Consiglio di Stato sull’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata avverso l’appello di una sentenza di ottemperanza (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 ottobre 2019, n. 7125)

Deve ritenersi fondato il ricorso per revocazione promosso avverso la sentenza di appello, sul presupposto che il giudice di secondo grado è incorso in difetto di pronuncia, non scrutinando l’eccezione di inammissibilità del ricorso di appello per tardività. Ciò in forza del principio per cui l’omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti, sebbene costituisca, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall’art. 112 cod. proc. civ., o comunque difetto di motivazione, non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato l’evento omissivo e non esclude che l’omissione di pronuncia possa essere fatta valere non ex se, ma come risultato di un vizio della formazione del giudizio e, quindi, errore di fatto revocatorio, atteso che nel caso di omessa pronuncia errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda.

Redazione Autore