La nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell’ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva. L’articolo 6, paragrafo 2, nonché l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia, può ricevere, nell’ambito dell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.
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