La Sezione lavoro della Suprema Corte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 153 del 1988, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 2, paragrafo 1, lett. a), b) ed e) e all’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della dir. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo “status” dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Per la Corte difatti ci sarebbero profili di incostituzionalità nella parte in cui anche per i cittadini non appartenenti all’Unione europea e titolari di permesso di lungo soggiorno, la normativa non ritiene appartenenti al nucleo familiare coniuge ed figli, proprio come avviene per cittadini stranieri che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica. Si fa salva l’esistenza di una clausola di reciprocità fra Stati ovvero di una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia per la disciplina della materia.
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