La procedura di “stabilizzazione”, consistente in una procedura selettiva di conferma nelle funzioni già svolte di personale precario che a quella stessa qualifica ha avuto accesso tramite pubblico concorso, va considerata di carattere “concorsuale”. Va esclusa, nel contempo, la necessità che alla procedura di stabilizzazione si accompagni una contestuale procedura concorsuale (aperta agli esterni) per analogo contingente di posti.
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