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> Blog > Giurisprudenza > Tar e Consiglio di Stato > anno 2016 > La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (ex art. 10 bis, l. 241/1990) non implica una necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi sollevati dall’interessato(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 2016, n. 1933)
anno 2016GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (ex art. 10 bis, l. 241/1990) non implica una necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi sollevati dall’interessato(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 2016, n. 1933)

Di
Redazione
Pubblicato: 13 Maggio 2016
1 Min di lettura
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Il Collegio della sezione VI del Consiglio di Stato ha affermato che l’onere di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 non comporta la necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi che sono stati sollevati dalla parte interessata essendo sufficiente che il provvedimento finale adottato dall’Amministrazione dia conto, nella sua motivazione, delle ragioni che giustificano l’atto, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla parte, come è avvenuto nella fattispecie in cui le ragioni del diniego sono state ampiamente esposte nel parere della Commissione comunale per il paesaggio, condiviso dalla locale Soprintendenza. Il medesimo collegio, recentemente, ha, a tal proposito, affermato che l’onere di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; giacché, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5622 del 10 dicembre 2015).

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 2016, n. 1933Scarica

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