Le relazioni investigative di privati, qualificate come prove atipiche, sono utilizzabili nel processo civile per accertare fatti come l’attività lavorativa di ex coniugi o figli, purché integrate da testimonianze dirette dell’investigatore e materiale fotografico e valutate con prudente apprezzamento unitamente ad altri elementi probatori ritualmente acquisiti. Il ricorso che censura la loro valutazione è inammissibile se si limita a contestarne il merito senza denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
mercoledì, Ott 7, 2026
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