venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte EDU condanna la Russia per l’avvelenamento e l’assassinio di un dissidente e disertore russo (CEDU, sez. III, sent. 21 settembre 2021, ric. n. 20914/07)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La Corte EDU condanna la Russia per l’avvelenamento e l’assassinio di un dissidente e disertore russo (CEDU, sez. III, sent. 21 settembre 2021, ric. n. 20914/07)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU condanna la Russia per l’avvelenamento e l’assassinio di un dissidente e disertore russo (CEDU, sez. III, sent. 21 settembre 2021, ric. n. 20914/07)

Di
Redazione
Pubblicato: 5 Ottobre 2021
5 Min di lettura
Condividi

Con la decisione resa al caso che si segnala, la Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da una cittadina britannica e russa, la quale ha lamentato la violazione da parte del Governo russo degli articoli 2 e 38 della Convenzione. In particolare, ella accusava le autorità russe di essere stati responsabili, conniventi ed effettivi mandanti dell’avvelenamento e, quindi, dell’uccisione del marito, un disertore e dissidente russo, assassinato in maniera particolarmente dolorosa e sofferente. Il Sig. XXX, la vittima, aveva lavorato per il KGB (poi FSB) e, dopo aver pubblicamente denunciato una serie di ordini illegali ricevuti dal Servizio di sicurezza federale russo, veniva licenziato e sottoposto a misure restrittive cautelari. Dopo il rilascio, il Regno Unito gli concedeva asilo e qui si era trasferito ed aveva continuato ad impegnarsi in diverse attività volte per lo più a documentare la corruzione nei servizi di intelligence russi. Sempre qui nel Regno Unito in seguito ad alcuni incontri e colloqui intrattenuti con persone provenienti da Mosca vi sarebbe stata la contaminazione da polonio e, successivamente, l’insorgere della malattia sino al decesso. All’esito dell’autopsia veniva certificata la causa della morte, dovuta ad una sindrome acuta da radiazioni per la presenza nel corpo del Sig. XXX di livelli molto elevati di polonio 210, un raro isotopo radioattivo. Sul caso veniva avviata un’indagine penale dalla Procura della Federazione russa, la quale si concludeva senza alcun accertamento della verità anche perché – il principale imputato – aveva intanto acquisito l’immunità parlamentare. Un procedimento di inchiesta era stato intrapreso anche nel Regno Unito che invece si concludeva con il riconoscimento della responsabilità della FSB – in veste di mandante – dell’omicidio del Sig. XXX. Alla luce della lunga narrazione dei fatti, la Corte ha preliminarmente affrontato la questione concernente l’obbligo procedurale ai sensi dell’art. 38 CEDU che impone alle Alte Parti contraenti di fornire, in caso di indagini, tutte le facilitazioni necessarie per un effettivo svolgimento delle stesse. In merito, essa ha constatato come a fronte delle reiterate richieste inviate al Governo russo di presentare i documenti del fascicolo di indagine relativi alla morte del Sig. XXX, esso fosse rimasto sostanzialmente inattivo, rifiutandosi di esibire qualsiasi documentazione senza alcuna soddisfacente spiegazione. Per la Corte EDU simile rifiuto ha concorso a rafforzare le inferenze circa la fondatezza delle accuse del ricorrente e, nel contempo, ha integrato la violazione della suddetta disposizione convenzionale. Inoltre, in punto di ammissibilità e di fronte alle memorie presentate dal Governo russo – per il quale le conclusioni dell’inchiesta londinese non potevano essere utilizzate per stabilire la violazione della Convenzione da parte della Russia in quanto incoerenti e lacunose – la Corte di Strasburgo ha ricordato di “essere padrona del proprio procedimento e delle proprie regole”, rimanendo libera nel valutare il valore probatorio di ciascun elemento di prova innanzi a sé prodotto. Nel caso di specie, essa ha affermato di non dubitare della qualità del processo investigativo interno ed ha ammesso il rapporto di indagine come elemento di prova. Nel merito, i giudici della Corte EDU hanno poi deciso il ricorso sotto il profilo della violazione dell’articolo 2 CEDU nei suoi aspetti procedurali e sostanziali. Per quanto concerne il primo aspetto essa ha respinto l’eccezione di incompatibilità ratione loci avanzata dal Governo russo e ha ritenuto inefficace lo svolgimento delle indagini sulla morte del Sig. XXX da parte delle autorità nazionali, inadeguate peraltro all’accertamento dei fatti e, se del caso, alla identificazione e alla punizione dei responsabili dell’omicidio. Riguardo al secondo aspetto la Corte ha anzitutto ribadito che l’art. 2, il quale salvaguarda il diritto alla vita e stabilisce le circostanze in cui la privazione della vita stessa può essere giustificata, è una delle disposizioni più fondamentali della Convenzione della quale non è consentita nessuna deroga. In ragione di ciò, la sua violazione nel caso di specie è derivata dalla circostanza che nessuno elemento emerso può considerarsi causa di giustificazione ai sensi dell’art. 2, secondo comma, CEDU. Per conseguenza, essa ha concluso che quando il Sig. XXX è stato avvelenato per mano dei Signori YYY e ZZZ, questi ultimi hanno agito in qualità di agenti dello Stato convenuto ed hanno esercitato il potere fisico e il controllo sulla vita della vittima.

Case of XXX v. RussiaScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

La CEDU su inefficace indagine spagnola su accuse di tratta di esseri umani (CEDU, sez. V, sent. 10 ottobre 2024, ric. n. 22512/21)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante una donna nigeriana, vittima di tratta di esseri umanie sfruttamento sessuale tra…

Anno 2024Corte EDUGiurisprudenza
23 Ottobre 2024
Di
Redazione

Compatibilità tra reato continuato e non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen., Sez. Un., 27 gennaio – 12 maggio 2022, n. 18891)

La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di…

Anno 2022Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
19 Maggio 2022
Di
Redazione

Ulteriori misure per garantire la continuità dei giudizi costituzionali durante l’emergenza COVID-19

Comunicati dalle Corti
26 Marzo 2020
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.