venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte Costituzionale francese sulla tutela del diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio da parte di persone vulnerabili: diritto fondamentale di proprietà versus presunzioni assolute di vulnerabilità Art. L. 116-4 del Codice dell’azione sociale e delle famiglie (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-888 QPC, del 12.3.2021)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Giurisprudenza straniera > La Corte Costituzionale francese sulla tutela del diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio da parte di persone vulnerabili: diritto fondamentale di proprietà versus presunzioni assolute di vulnerabilità Art. L. 116-4 del Codice dell’azione sociale e delle famiglie (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-888 QPC, del 12.3.2021)
GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera

La Corte Costituzionale francese sulla tutela del diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio da parte di persone vulnerabili: diritto fondamentale di proprietà versus presunzioni assolute di vulnerabilità Art. L. 116-4 del Codice dell’azione sociale e delle famiglie (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-888 QPC, del 12.3.2021)

Di
Redazione
Pubblicato: 24 Marzo 2021
4 Min di lettura
Condividi

Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (première chambre civile, n. 821 del 18.12.2020), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. L. 116-4 del Codice dell’azione sociale e delle famiglie, nel testo risultante dall’ordinanza n. 2016-131 del 10.2.2016 di riforma del diritto dei contratti, del regime generale e della prova delle obbligazioni. Si tratta di una complessa previsione normativa che, in sostanza, vieta a coloro che prestano assistenza in favore di persone vulnerabili (persone anziane, diversamente abili, o per altre ragioni), di rendersi acquirenti di beni o cessionari di diritti appartenenti a queste persone. Il ricorrente rimprovera alla disposizione normativa di essere eccessivamente ampia, vietando alle persone assistite di gratificare coloro che, dietro compenso («contre rémunération»), forniscono assistenza domiciliare. Il divieto di cui alla disposizione normativa non terrebbe in considerazione l’effettiva capacità giuridica o l’esistenza o meno di una particolare vulnerabilità di queste persone, arrecando, così pregiudizio al loro diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio, con violazione del diritto di proprietà. Osserva il Conseil che è consentito al legislatore di porre limitazioni al diritto di proprietà privata, ma alle condizioni poste dall’art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che rispondano, cioè, ad esigenze costituzionali o siano giustificate nell’interesse generale e, dunque, che non siano eccessivamente sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. La disposizione normativa si collega all’art. L. 7231-1, co. 2, del Codice del lavoro, che disciplina le prestazioni di lavoro a domicilio in favore delle persone anziane, diversamente abili e delle altre persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare. Quest’ultima disposizione normativa vieta alle strutture o persone impiegate in queste mansioni di assistenza di ricevere donazioni o legati dalla persona che hanno in carico. Questo divieto di liberalità è, però, limitato al periodo di assistenza del donatore; e non è applicabile in caso di donazioni rimuneratorie per i servizi resi, né, in assenza di eredi in linea retta, nei confronti dei parenti fino al quarto grado. La disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità, di conseguenza, limita eccessivamente il diritto delle persone vulnerabili, ove non sussistano effettive ragioni di incapacità, di disporre liberamente del proprio patrimonio. Diritto, questo, che è considerato attributo del diritto di proprietà, che viene, quindi, violato. La mens legis di simili divieti è, comunemente, individuata nell’esigenza di protezione delle persone in condizione di particolare vulnerabilità in quanto bisognose di assistenza, al fine di evitare possibili abusi da parte di coloro che prestano ad esse assistenza, che potrebbero approfittare della condizione di faibless, traendo ingiusti vantaggi. Interesse di protezione, questo, certamente di carattere generale e sovraordinato. Tuttavia, secondo il Conseil, la circostanza che la persona sia anziana o diversamente abile o abbia altre ragioni per ricevere assistenza domiciliare, di per sé non può essere considerata indice di un’alterazione della sua capacità. Così, pure le mansioni o compiti di assistenza domiciliare non sono, di per sé, indice di incapacità del soggetto, in considerazione anche della loro variabilità e durata spesso temporanea. Il divieto opera attraverso una presunzione assoluta di vulnerabilità, non
essendo prevista la possibilità di provare il contrario, ossia l’assenza di vulnerabilità. In ragione di quanto precede, la disposizione normativa incriminata risulta, di conseguenza, sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e, dunque, contraria alla Costituzione.

Conseil Constitutionnel n. 2020-888 QPCScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Cassazione sui presupposti del mantenimento del figlio maggiorenne, non autosufficiente (Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27818)

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui sifonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto…

Anno 2024Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
29 Novembre 2024
Di
Redazione

La Corte Costituzionale francese sulla natura giuridica di alcune disposizioni dell’art. 31-3 del Code civil: «atti con forza di legge e sindacato di costituzionalià». (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-293 L, del 15.4.2021)

dal fondamentale saggio del grande Maestro, costituzionalista calabrese, Costantino Mortati: Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Milano,…

GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera
4 Maggio 2021
Di
Redazione

Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e valutazione circa le condizioni economiche della persona offesa (Cass. Pen., sez. II, sent. 27 febbraio – 18 giugno 2020, n. 18568)

Nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo,…

anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
6 Luglio 2020
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.