In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si
fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della
cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio,
destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente
più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti,
il venir meno del conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento un livello di
competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una
occupazione nel mercato del lavoro. Inoltre, ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente
superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque,
lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue
competenze, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane
adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì
attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad
assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito
familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.