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anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza

Non necessaria una sentenza definitiva sulla sussistenza del reato presupposto in tema di riciclaggio e autoriciclaggio (Cass. Pen., sez. II, sent. 19 giugno – 14 ottobre 2019, n. 42052)

Di
Redazione
Pubblicato: 29 Ottobre 2019
1 Min di lettura
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In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

42052 2019Scarica

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Di
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